In virtù di una notifica legale, il Governo di Malta ha istituito una nuova normativa che consente ai beneficiari di pensione ONU o di indennità di vedovanza di ottenere un’esenzione dall’imposta sul reddito e un’aliquota ridotta del 15% su qualsiasi altro reddito, fatta eccezione per i redditi e le plusvalenze realizzati a Malta. Tale normativa si applica ai cittadini UE e ai cittadini di paesi terzi, fatta eccezione per i cittadini maltesi.
Beneficiari
Beneficiari del programma sono gli individui non permanentemente né a lungo termine residenti a Malta, i quali siano in grado di provare in maniera convincente alle Autorità fiscali maltesi che:
i. ricevono una pensione ONU o un’indennità di vedovanza e rimettono il 40% di tale pensione o indennità di vedovanza a Malta;
ii. non sono beneficiari delle Residents Scheme Regulations, , delle High Net Worth Individuals -per cittadini EU / EEA / Svizzeri, o per cittadini non EU / EEA / Svizzeri, del Malta Retirement Programme, del Global Residence Programme, del Qualifying Employment in Innovation and Creativity (imposta personale sulla persona fisica) o delle Highly Qualified Persons Rules;
iii. non sono cittadini maltesi;
iv. detengono una proprietà qualificante;
v. ricevono stabilmente e regolarmente risorse sufficienti per poter mantenere sé stessi e le persone a loro carico senza ricorrere al sistema socio-assistenziale maltese;
vi. sono in possesso di un valido documento di viaggio;
vii. sono coperti da una polizza assicurativa sanitaria contro i rischi in tutta l’Unione Europea per sé stessi e per le persone a loro carico;
viii. sono in grado comunicare adeguatamente in una delle lingue ufficiali di Malta;
ix. sono persone idonee e in salute.
Persone a carico
La normativa stabilisce che le persone a carico debbano comprendere:
i. il coniuge del soggetto beneficiario o la persona con la quale il beneficiario intrattiene una relazione stabile o duratura;
ii. i figli minorenni, ivi compresi i figli minorenni adottati e i bambini che si trovano sotto la cura e la custodia del soggetto beneficiario o della persona menzionata al punto (i) di cui sopra;
iii. i figli di età inferiore a venticinque anni, ivi compresi i figli adottati e i bambini che si trovano sotto la cura e la custodia del soggetto beneficiario o della persona menzionata al punto (i) di cui sopra. Tali soggetti non devono essere economicamente attivi;
iv. i figli, ivi compresi i figli adottati e i bambini che si trovano sotto la cura e la custodia del soggetto beneficiario o della persona menzionata al punto (i) di cui sopra che, pur non essendo minorenni, non sono in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di situazioni di malattia o disabilità grave;
v. i fratelli, le sorelle e i parenti diretti nella linea di discendenza a carico del soggetto beneficiario o della persona menzionata al punto (i) di cui sopra e che non risultano beneficiari delle Residents Scheme Regulations, delle High Net Worth Individuals -per cittadini EU / EEA / Svizzeri o per cittadini non EU / EEA / Svizzeri, the High Net Worth Individuals – Non-EU / EEA / Swiss Nationals Rules, del Malta Retirement Programme, del Global Residence Programme, del Qualifying Employment in Innovation and Creativity ((imposta personale sulla persona fisica) o delle Highly Qualified Persons Rules. Inoltre, i fratelli, le sorelle e i parenti diretti nella linea di discendenza a carico devono risiedere con il beneficiario presso la proprietà immobiliare qualificante.
Minima permanenza a Malta
Al beneficiario non è fatta richiesta di permanenza a Malta per un numero minimo di giorni, ma nel caso in cui risieda in qualsiasi altra giurisdizione per un periodo superiore ai 183 giorni nell’anno di calendario, perderà il suo speciale status fiscale.
Proprietà immobiliare
Qualora il beneficiario opti per l’acquisto di una proprietà immobiliare, il valore di quest’ultima deve essere almeno pari a 275.000 €. Tuttavia, nel caso in cui la proprietà sia locata nel sud di Malta o a Gozo, il valore minimo può essere pari a 220.000 €.
Il beneficiario del programma ha inoltre la possibilità di prendere in locazione anziché acquistare una proprietà immobiliare. In tal caso, il canone di locazione minimo annuo deve ammontare almeno a 9.600 €, se la proprietà è situata a Malta, oppure a 8.750 € se la proprietà si trova a Gozo o nel Sud di Malta.
Implicazioni fiscali
I beneficiari del programma godranno, a Malta, di un’esenzione fiscale su qualsiasi reddito da pensione ONU o da indennità di vedovanza percepita a Malta.
Per contro, i beneficiari del programma saranno soggetti ad un’imposta forfettaria pari al 15% su qualsiasi altro reddito, diverso dalla pensione ONU e dall’indennità di vedovanza, realizzato al di fuori di Malta e percepito a Malta dal beneficiario, dal coniuge o dai figli del coniuge oppure da qualsiasi altra persona definita a carico, con la possibilità poi di fruire del diritto all’esenzione dalla doppia tassazione ai sensi dell’Income Tax Act maltese.
La passività fiscale annua minima su qualsiasi reddito realizzato al di fuori di Malta e percepito a Malta, esclusa la pensione ONU e l’indennità di vedovanza, ammonta a 10.000 € nel caso del beneficiario e a 5.000 € aggiuntivi nel caso in cui entrambi i coniugi percepiscano una pensione ONU. L’importo minimo delle imposte da pagare è dovuto in anticipo ogni anno e deve essere corrisposto entro il 30 di aprile. Nell’anno in cui viene concesso lo status fiscale speciale, se risulta evidente che tale status non sarà assegnato prima del 30 aprile, l’importo minimo delle imposte dovrà essere corrisposto prima del riconoscimento dello status anzidetto .
L’aliquota del 15% si applica a qualsiasi reddito (esclusa la pensione ONU e l’indennità di vedovanza) realizzato al di fuori di Malta nell’anno immediatamente precedente l’anno dell’accertamento e percepito a Malta (incluso il reddito realizzato al di fuori di Malta e percepito a Malta durante l’intero anno in cui lo status fiscale speciale è stato riconosciuto), dal beneficiario, oltre che dal coniuge e dai figli del beneficiario.
I redditi e le plusvalenze (fatta eccezione per il trasferimento di proprietà immobiliari locate a Malta, per le quali si applica una ritenuta fiscale finale) del beneficiario, del coniuge e dei figli del beneficiario realizzati a Malta saranno soggetti a un’aliquota forfettaria del 35%.
Il reddito e le plusvalenze internazionali (incluse le parti non rimesse a Malta) di un individuo residente a Malta permanentemente o per lunghi periodi, sono soggetti alla tassazione di Malta, all’aliquota progressiva d’imposta applicabile ai soggetti residenti.
Presentazione delle domande
Un soggetto, il quale desideri presentare domanda ai sensi della presente normativa, deve essere rappresentato da un Mandatario registrato autorizzato (ARM). Per la domanda deve essere corrisposta una tassa amministrativa non rimborsabile pari a 4.000 € oppure, qualora il beneficiario abbia optato per l’acquisizione di una proprietà immobiliare locata nel Sud di Malta, la tassa amministrativa non rimborsabile ammonterà a 3.500 €.
ACT Advisory Services Limited è un ARM e può assistervi nella preparazione e nella presentazione della domanda e della documentazione pertinente. Ad ACT forniamo consulenza sulle opportunità di pianificazione fiscale applicabili, garantendo (insieme ai nostri consulenti fiscali stranieri) che non ci saranno implicazioni fiscali negative nel paese uscente. Grazie ai nostri specialisti fiscali in-house, siamo in grado di fornire consulenza e assistenza ai nostri clienti in merito ai loro obblighi fiscali annuali.
Per ulteriori informazioni riguardo ai vari schemi di residenza applicabili a Malta e agli aspetti fiscali ad essi relativi, vi preghiamo di contattare Stephen Balzan (sbalzan@act.com.mt) o Liana Falzon (lfalzon@act.com.mt).